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Interventi straordinari e di emergenza

Interventi straordinari e di emergenza (art.42)


1 Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano: 
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti; 
b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; 
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione; 
d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

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"contenuto in corso di aggiornamento"

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