Sono tantissimi i cittadini che si chiedono come vendere un immobile oggetto di Superbonus 110%. A quanto ammonta la plusvalenza: i dati.
Tra i temi più dibattuti dai cittadini della penisola troviamo sicuramente la vendita di un immobile con il Superbonus. Un tema che spesso crea non poche discussioni al punto che è arrivata addirittura la risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Infatti in queste ore l’organo ha deciso di lanciare la risposta n.157 del 17 luglio 2024. Con questo viene chiarito qual è il calcolo della plusvalenza per tutti quegli immobili acquistati per usucapione e soggetti agli interventi del Superbonus 110%. Inoltre il termine è di 10 anni dalla conclusione dei lavori.
A chiedere dei chiarimenti ufficiali ci ha pensato proprio un contribuente che si è rivolto al Fisco. Infatti l’uomo in questione aveva acquisito un immobile per usucapione con una sentenza del 2020. Sull’immobile infatti sono stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione attraverso il sussidio. Inoltre questo ha deciso anche di esercitare la cessione parziale del credito ed ha utilizzato il resto della detrazione nella dichiarazione dei redditi. Adesso quindi l’Agenzia delle Entrate ha chiarito ufficialmente come vanno calcolate le plusvalenze in questione.
La recente normativa introdotta dalla legge di bilancio 2024 ha apportato modifiche significative al trattamento fiscale delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili ristrutturati tramite il Superbonus 110%. L’Agenzia delle Entrate ha delineato chiaramente come calcolare queste plusvalenze, offrendo una guida dettagliata per i contribuenti. Secondo la legge di bilancio 2024, le plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili ristrutturati con il Superbonus 110% sono ora considerate redditi diversi.
Questo cambiamento riguarda specificamente le vendite effettuate entro 10 anni dal termine dei lavori di ristrutturazione. La normativa di riferimento è l’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), modificato dalla legge di bilancio 2024. È importante notare che ci sono delle eccezioni. Gli immobili acquisiti per successione o quelli utilizzati come abitazione principale per la maggior parte dei 10 anni precedenti alla vendita sono esclusi dal calcolo delle plusvalenze imponibili. L’articolo 68 del TUIR stabilisce il metodo per calcolare le plusvalenze.
La plusvalenza si determina come la differenza tra il prezzo di vendita dell’immobile e il costo di acquisto o di costruzione dell’immobile stesso, inclusi i costi accessori. Per gli immobili acquisiti tramite donazione, il prezzo di acquisto è quello sostenuto dal donante. Nel caso di un immobile acquisito tramite usucapione e ristrutturato con il Superbonus 110%, venduto entro 10 anni dalla conclusione dei lavori, la plusvalenza si calcola in due modi.
Il primo sottraendo dal prezzo di vendita il valore dichiarato nella sentenza di usucapione. Il secondo è aumentando il risultato dei costi inerenti all’immobile, escludendo le spese relative agli interventi agevolati con il Superbonus 110%. L’Agenzia delle Entrate ha confermato che la plusvalenza tassabile sarà quindi la differenza tra il prezzo di vendita e il valore stabilito nella sentenza di usucapione, incrementato dei costi inerenti, escludendo le spese per gli interventi agevolati.
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